Le prassi operative dei tribunali nelle procedure concorsuali

La pratica concorsuale, “a valle” di un dissesto, di gestione anche di un semplice fallimento, non è ben conosciuta nemmeno dai concorsualisti più noti ed esperti e purtroppo spesso nemmeno ben diffusa e omogenea tra i curatori fallimentari (anche dello stesso foro).
Perchè?

Lo scopriamo insieme ad Andrea Fontana di Fontana Savio Scattolin Tono and Partners, studio di dottori commercialisti a Padova.

Sembra un po’ tutto dipendere dal fatto che è tutto focalizzato sui numeri, sui valori e sulle grandezze economiche. E su nient’altro. Questo che cosa comporta?

Gli effetti della pratica concorsuale

Per questo motivo, pare, non vengono valorizzati gli effetti di questa pratica concorsuale – spesso (giustamente) molto pesanti sia in termini di responsabilità civile che in termini di responsabilità penale – sulla sfera personale di soci, amministratori e manager dell’impresa assoggettata a procedura concorsuale.

Cosicchè troppo spesso le conseguenze (e i relativi costi di difesa legale) vengono lasciati al caso, davvero al cieco destino di come le informazioni vengono trattate dai tanti uffici giudiziari e Ausiliari di Giustizia che si occupano delle cause, delle circostanze e delle conseguenze economiche della crisi nel corso della procedura concorsuale.

A tutela dei creditori… e dell’impresa

Inoltre, “a monte” del (possibile) dissesto, a livello di prevenzione, troppo spesso la dinamica finanziaria della gestione aziendale non è abbastanza (o non è correttamente) considerata nel pianificare le soluzioni delle crisi d’impresa, anche se il nuovo (pur se sospeso) c.c.i.i. (codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa) e soprattutto la nuovissima c.n.c. (il procedimento amministrato di composizione negoziata della crisi) imporrebbero la considerazione primaria della dimensione finanziaria dell’impresa, a tutela dei creditori e ora finalmente (con la c.n.c.) a tutela della stessa impresa e quindi di tutti gli imprenditori aziendali (non tanto a tutela dell’imprenditore o dell’azienda).

Invece, la considerazione di tale rischio (per manager, amministratori, soci e consulenti) di compliance finale ed estrema (la condanna penale per bancarotta e/o il concorso in bancarotta e/o l’azione di responsabilità civile e/o l’azione revocatoria) dovrebbe essere preminente quando il patrimonio aziendale non basta più per soddisfare regolarmente i creditori dell’imprenditore.

L’intervento di Andrea Fontana

L’intervento che ha visto ospite Andrea Fontana nel corso della G-Academy dello Studio Greggio Avvocati d’Impresa di Padova si è focalizzato proprio sulle prassi da tempo instauratesi tra e negli uffici giudiziari del Tribunale e della Procura della Repubblica di Padova, anche rispetto alle prassi di altri fori, volta sempre più a garantire la tempestività dell’emersione della crisi d’impresa e l’efficacia della repressione e prevenzione delle condotte fraudolente di gestione delle aziende e nelle relazioni tra l’imprenditore e i propri interlocutori aziendali.

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