Trattamento dei debiti tributari nella composizione negoziata della crisi d’impresa: andare oltre (transazione fiscale atipica)

Il 5 dicembre 2023, a distanza di poco meno di un anno dall’ingresso di una PMI veneta nel procedimento di Composizione negoziata della crisi d’impresa, è stato concluso un accordo semplice (non concorsuale) ex art. 23, comma 1, lett. c, del Codice della Crisi, sottoscritto da tutti i creditori e dall’Esperto, con cui è stato concordato anche lo stralcio (falcidia) del 75% circa dei debiti tributari, e accettato dall’Agenzia delle Entrate, senza bisogno di un procedimento di transazione fiscale, di cram down (omologazione forzata) e/o di accesso ad una procedura concorsuale a valle della composizione negoziata, con rinunzia da parte dell’Erario anche alla solidarietà del cessionario dell’azienda per i debiti dell’imprenditore cedente in crisi.

 

Il percorso di risanamento

È stato un percorso di risanamento iniziato lo scorso dicembre 2022, condotto dagli advisor finanziari Andrea Fontana e Valentina Scattolin, di FONTANA SAVIO SCATTOLIN TONO & Partners, con la collaborazione del Collega di Studio Alberto Lovato, e da advisor legali della nostra rete professionale, conclusosi positivamente, oggi, con grande soddisfazione, all’esito delle trattative svolte con i creditori, gestite e coadiuvate con grande attenzione dall’Esperto nominato Francesca Cavaliere.

 

Il primo caso in Italia

La fattispecie astratta corrispondente non è espressamente regolata dal nostro ordinamento e si tratta infatti, per quanto noto, del primo caso sul territorio nazionale, in cui abbiamo affermato, secondo un’interpretazione della Costituzione e del sistema normativo tributario e concorsuale che riteniamo di condividere, che <<occorre andare oltre, tutelando anche il privato rispetto>> ai <<canoni di buona amministrazione, desunti dalla funzione sottostante, che sono giuridici anche senza essere cristallizzati in regole>> (Raffaello Lupi, L’imposizione tributaria come diritto amministrativo speciale, 2023, p. 189), per tutelare quindi tutti i creditori che subiscono le crisi aziendali, anche attraverso la continuazione dell’impresa ove possibile, mantenendo il valore massimo dell’azienda e responsabilizzando l’imprenditore per il soddisfacimento migliore di tutti gli interlocutori aziendali.

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