Il ruolo del C.T.P. contabile secondo la Cassazione

Con la sentenza n. 1763 del 17/1/2024, la Cassazione torna ad affrontare il tema dell’onere probatorio nelle consulenze tecniche in materia contabile, in particolare nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari, ed approfondisce il ruolo del C.T.P. contabile.

Qual è la delimitazione del potere di acquisizione documentale del C.T.U.? È valido il consenso (o la condotta silente) del C.T.P.? Quali sono i documenti che possono essere valorizzati?

Vediamo insieme quali sono i punti fondamentali delineati dalla Cassazione:

  • la Corte chiarisce che in ambito di C.T.U. contabili l’acquisizione da parte del C.T.U. di documenti non precedentemente prodotti dalle parti è possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori;
  • l’acquisizione di nuovi documenti necessita, ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c., del consenso espresso, tacito o per facta concludentia delle parti stesse o dei loro difensori, ma non può essere reso dal consulente tecnico di parte, che è mero ausiliare della parte chiamato ad esprimere manifestazioni di scienza (e non di volontà) limitatamente al profilo tecnico;
  • la Corte, inoltre, in punto di onere della prova, ribadisce la possibilità, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti conto, di valorizzare anche altra e diversa documentazione, quali le risultanze delle scritture contabili e ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova.

Quindi, non è preclusa l’azione al correntista che agisce nei confronti della Banca per richiedere la rideterminazione corretta del saldo di conto corrente e/o la ripetizione degli indebiti e non dispone di copia di tutti gli estratti conto bancari, ma è fondamentale elaborare una strategia valutando attentamente la documentazione che è possibile allegare e produrre, anche nel corso della consulenza tecnica e della lite bancaria.

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